Legge Ordinaria n. 964 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1953)
Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto dall'articolo 1784, comma primo, del Codice civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite  di  somma  previsto  in lire cinquemila dall'art. 1784,
comma primo, del Codice civile e' elevato a lire duecentomila.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953

                               EINAUDI

                                                        PELLA - AZARA

Visto, il Guardasigilli: AZARA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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