Legge Ordinaria n. 1501 del 21/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1962 n. 27 e errata corrige 14/02/1962, n. 40)
Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali al sensi della legge 21 gennaio 1948, n. 8.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ammontare  dei  canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni,
quale  risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21
gennaio 1949, n. 8, e' duplicato.
  Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito
dall'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.
  I  sovracanoni previsti all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre
1933,  n.  1775,  modificato  dall'articolo  2 della legge 18 ottobre
1942,  n.  1420,  e  successivamente  dalla legge 4 dicembre 1956, n.
1377,  non  possono  comunque  superare  la  somma di lire 800 per kW
nominale concesso.
  Gli  aumenti  stabiliti al primo comma del presente articolo non si
applicano  ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre
1953, n. 959.
  E'  in facolta' dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni
e  dei  proventi  demaniali  di  cui al secondo comma dell'articolo 1
della  citata  legge 21 gennaio 1949, n. 8, sino al doppio del limite
consentito in base a tale comma.
  Restano  fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in
misura  superiore  a quella risultante in base agli aumenti stabiliti
con il presente articolo.
 

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