Legge Ordinaria n. 1123 del 23/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1966 n. 326)
Proroga di disposizioni in materia di locazioni Urbane.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   termine  del  31  dicembre  1966  stabilito  dal  primo  comma
dell'articolo  1  della legge 27 giugno 1966, n. 453, e' prorogato al
30  giugno  1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti
nel secondo semestre dell'anno 1967.
  Fino alle date suddette continuano ad osservarsi le disposizioni di
cui  all'articolo  2  della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, e di cui
all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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