Legge Ordinaria n. 823 del 19/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1973 n. 332)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660,
recante  norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  terzo  comma, le parole "tre mesi dall'entrata in
vigore  del  presente decreto" sono sostituite con le seguenti "il 28
febbraio 1974".
  All'articolo  2,  primo  comma,  le parole "alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto" sono sostituite con le seguenti "al 31
ottobre 1973";
  il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  riduzione del 25 per cento di cui alle lettere a), b), c) e d)
non  compete  ai  contribuenti  che  hanno  presentato  dichiarazioni
negative   o   in   perdita   mentre  e'  elevata  al  40  per  cento
dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta complementare qualora
l'imponibile  accertato  non  superi  tre  milioni di lire e riguardi
soltanto redditi di lavoro subordinato";
  nel terzo comma le parole "comma precedente" sono sostituite con le
seguenti  "primo  comma"  e  sono  aggiunte,  in  fine, le parole "La
riduzione  e'  del  40  per  cento  se l'imponibile accertato ai fini
dell'imposta  complementare  non  superi  i  tre  milioni  di  lire e
riguardi solo redditi da lavoro subordinato".
  All'articolo 3, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  ciascuno  dei  periodi  di  imposta  relativamente  ai  quali
anteriormente  al  31  ottobre  1973  e'  scaduto  il  termine per la
dichiarazione  ma  non  e' stato ancora notificato l'accertamento, le
imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato
dal  contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari, o
a  norma del precedente articolo 2, aumentato del 10 per cento per il
primo dei detti periodi e ulteriormente del 10 per cento per ciascuno
dei   successivi  periodi  sull'imponibile  del  periodo  di  imposta
rispettivamente  precedente  ed  applicando,  se  del caso, la stessa
aliquota  applicata,  a  norma  del  quarto  comma  dell'articolo  2,
all'ultimo periodo di imposta definito ai sensi di detto articolo.";
  il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "In  mancanza  di  imponibile  relativo  ad  un  periodo  d'imposta
precedente, qualora il contribuente nella domanda di cui all'articolo
1 dichiari secondo le disposizioni dell'articolo 24, primo comma, del
testo  unico  29  gennaio  1958,  n.  645, un imponibile superiore di
almeno   il   venti  per  cento  rispetto  a  quello  indicato  nella
dichiarazione  dei  redditi per ciascuno dei periodi d'imposta di cui
al  primo  comma, non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie
limitatamente  al  maggior reddito dichiarato nella predetta domanda.
Rimane   impregiudicata   l'azione  dell'ufficio  delle  imposte  per
l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo
di   imposta   antecedente   a  quello  cui  si  riferisce  la  prima
dichiarazione.";
  il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Ai  fini  del  primo  comma,  l'imponibile  dichiarato  e l'ultimo
imponibile  definito  si  assumono al lordo delle detrazioni previste
dall'articolo  8 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito
con  modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
modificazioni,  e  le imposte sono commisurate al maggiore imponibile
al  netto  della  detrazione relativa al periodo da definire. Di ogni
altra  nuova  o maggiore agevolazione o nuova esenzione eventualmente
spettante  nei  periodi di imposta da definire non si tiene conto nei
casi  in  cui le relative imposte, a norma dei precedenti commi, sono
commisurate all'ultimo imponibile definito maggiorato del dieci o del
venti per cento.".
  All'articolo 4 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  contribuenti  che  abbiano  chiesto  di  definire a norma degli
articoli  2  e  3 tutte le pendenze relative ai periodi d'imposta ivi
indicati  possono  chiedere  anche  la  determinazione,  a  norma dei
seguenti  commi, di tutte le imposte relative al periodo per il quale
il  termine  per  la  dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973. La
domanda   deve   essere  presentata  nel  termine  stabilito  per  la
dichiarazione unica dei redditi relativa al detto periodo.";
  nel secondo comma, dopo le parole "sia presentata" sono inserite le
parole  "con  l'indicazione  di  un  reddito  non inferiore all'utile
risultante   dal   bilancio   aumentato   delle   imposte   e   tasse
indetraibili,"  e  sono aggiunte, in fine, le parole "Se i periodi di
imposta  relativamente ai quali il termine per la dichiarazione scade
dopo  il  30  ottobre 1973 sono due, la domanda di cui al primo comma
puo'  essere  presentata fino alla scadenza del termine stabilito per
la  dichiarazione  relativa al secondo ed ha in ogni caso effetto per
entrambi i periodi di imposta";
  il terzo comma e' soppresso;
  nel quarto comma sono soppresse le parole "e del terzo" e le parole
"all'entrata  in  vigore del presente decreto" sono sostituite con le
seguenti "al 31 ottobre 1973";
  il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
  "I  contribuenti  di  cui  al  primo comma non tassabili in base al
bilancio   sono  esonerati  dall'obbligo  della  presentazione  della
dichiarazione  entro  il  31  marzo  1974  e le relative imposte sono
commisurate allo imponibile definito per l'anno precedente, aumentato
del   10  per  cento  nonche'  dell'ammontare  dei  redditi  appresso
specificati conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno,
relativamente  ai  quali  resta  impregiudicata l'azione dell'ufficio
delle  imposte  per  la  eventuale  rettifica,  salva  in  ogni  caso
l'applicazione  dei  particolari  criteri  di tassazione previsti dal
testo unico 29 gennaio 1958, n. 645:
    a)   plusvalenze   derivanti   dal   realizzo  di  beni  relativi
all'impresa   comprese   quelle   percepite   in   dipendenza   della
liquidazione  o  della  cessione di aziende, ed il relativo valore di
avviamento;
    b)   compensi   percepiti   per   la  perdita  di  avviamento  in
applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;
    c)  indennita' di anzianita', di previdenza e di preavviso, anche
nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile, e ogni altra
somma  percepita  una  volta  tanto  per la cessazione di rapporti di
lavoro    dipendente,    comprese    le    somme   risultanti   dalla
capitalizzazione   di   pensioni   e   quelle   attribuite  a  fronte
dell'obbligo di non concorrenza;
    d)  indennita' percepite per la cessazione di rapporti di agenzia
nonche'  quelle  percepite  per  la  cessazione  di altri rapporti di
collaborazione  coordinata e continuativa per i quali il diritto alle
indennita'  risulti  da  atto  di data certa anteriore all'inizio del
rapporto.
    Nella  domanda di definizione, da presentare su stampato conforme
al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da
pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale, i contribuenti di cui al comma
precedente devono indicare specificamente i redditi contemplati nello
stesso  comma  o  dichiarare  di  non averne conseguiti, realizzati o
distribuiti.   In   caso   di   falsita'  di  tale  dichiarazione  il
contribuente e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
    I contribuenti tassabili in base al bilancio e quelli che abbiano
optato  per  la  tassazione in base al bilancio nel termine di cui al
terzo  comma,  potranno  iscrivere  nel  bilancio del primo esercizio
chiuso  dopo  l'ultimo  definito  ai  sensi  del presente decreto una
riserva   tassata   fino   alla   concorrenza  della  differenza  tra
l'ammontare  complessivo  degli  imponibili  definiti  ai  sensi  del
presente   decreto   e   l'ammontare   complessivo  degli  imponibili
dichiarati,  a  fronte  delle variazioni consequenzialmente apportate
nelle  varie  voci  dell'attivo  e  del  passivo,  purche'  indichino
specificamente  nella  domanda  di  cui  al primo comma le variazioni
Stesse".
  All'articolo  5,  secondo comma, le parole "alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto" sono sostituite con le seguenti "al 31
ottobre  1973"  e  le  parole  "dopo l'entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite con le seguenti "dopo il 0 ottobre 1973";
  dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
  "Nei   confronti   dei  contribuenti  il  cui  imponibile  ai  fini
dell'imposta  complementare risulta costituito soltanto da redditi di
lavoro   subordinato   l'ufficio   puo'   procedere  ad  accertamento
limitatamente   al   periodo  d'imposta  al  quale  si  riferisce  la
dichiarazione e a quello precedente.";
  al  quarto  comma  le  parole  "all'entrata  in vigore del presente
decreto" sono sostituite con le seguenti "al 31 ottobre 1973".
  All'articolo  6,  primo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente  periodo: "Le controversie di valutazione pendenti alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto e relative a successioni
apertesi  o  donazioni  pattuite anteriormente al 1 gennaio 1973 sono
definite,  su  richiesta  del  contribuente,  con  la  riduzione  del
sessanta  per  cento  del valore presunto dall'ufficio, sempre quando
sussistano  le  condizioni  previste dall'articolo 57 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   26  ottobre  1972,  n.  637,  senza
applicazione  di  sopratasse  e  pene pecuniarie; le relative imposte
ipotecarie  e  catastali  si  applicano  sugli  imponibili come sopra
definiti"  e, all'inizio dell'ultimo periodo, sono premesse le parole
"Per  le  successioni  apertesi  e  per  gli atti formati entro il 31
dicembre 1972, purche' registrati entro il 20 gennaio 1973,";
  nel  secondo comma dopo le parole ridotto alla meta'" sono inserite
le  seguenti  "per l'imposta di registro e del sessanta per cento per
l'imposta sulle successioni,";
  nel  terzo  comma,  dopo  le parole "sugli affari" sono inserite le
seguenti  ",  diverse  dall'imposta  generale  sull'entrata e" e sono
soppresse, in fine, le parole "e non ancora definitivamente accertate
alla data di entrata in vigore del presente decreto";
  nel  quarto  comma  le  parole  "tre  mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto" sono sostituite con le seguenti "il 28
febbraio 1974";
  il quinto e sesto comma sono soppressi.
  All'articolo  7, primo comma, le parole "entro il 31 dicembre 1973"
sono  sostituite  con  le  seguenti  "entro  il 31 gennaio 1974" e le
parole "e allega alla dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio
1974"  sono  sostituite  con  le seguenti "e presenta entro lo stesso
termine";
  al secondo comma le parole "31 gennaio 1974" sono sostituite con le
seguenti "28 febbraio 1974";
  al terzo comma le parole "fino al 31 dicembre 1973" sono sostituite
con le seguenti "fino al 31 gennaio 1974".
  All'articolo 8 il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Per  le  violazioni  in  materia di imposta generale sull'entrata,
anche  se  definitivamente  accertate,  non si fa luogo al versamento
delle  sopratasse,  delle  pene pecuniarie e delle altre sanzioni non
penali  non  ancora corrisposte, subordinatamente al versamento della
imposta dovuta. A tal fine il contribuente deve presentare domanda al
competente  ufficio del registro entro il 28 febbraio 1974 e versare,
con  le  modalita'  previste  dal  successivo quarto comma, l'imposta
dovuta.
  Per le violazioni di cui al comma precedente, non ancora accertate,
le  sopratasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non
si  applicano  se  il contribuente dichiara al competente ufficio del
registro,  entro  il  28 febbraio 1974, l'ammontare complessivo delle
entrate  non  assoggettate  al  tributo  e  versa,  con  le modalita'
previste dal successivo quarto comma la relativa imposta. In tal caso
il  contribuente  resta  liberato  nei limiti della somma versata. Le
disposizioni  del presente comma si applicano anche all'acquirente di
beni e servizi per i quali non sia stata assolta l'imposta.
  E'  sanata  l'inosservanza  delle formalita' relative al tributo di
cui ai commi precedenti.
  Il  versamento  dell'imposta  di  cui  al primo e secondo comma del
presente articolo puo' essere effettuato per il 50 per cento entro il
31  marzo 1974 e per la parte residua entro il 31 agosto 1974, con la
maggiorazione fissa del 5 per cento sulla seconda rata";
  il secondo comma e' soppresso.
  All'articolo  9,  primo comma, le parole "entro tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto," sono sostituite con le
seguenti "entro il 28 febbraio 1974,";
  nell'ultimo comma, dopo le parole "tassa regionale di circolazione"
sono  aggiunte  le  seguenti ", purche' gli interessati inviino copia
della  domanda,  al presidente della giunta regionale delle regioni a
statuto  ordinario  corredata dalla prova dell'eseguito versamento di
quanto dovuto," e le parole "e le abolite imposte comunali di consumo
e  sulla  pubblicita' affine," sono sostituite con le seguenti ", per
le  violazioni  riguardanti  le  abolite imposte comunali di consumo,
l'abolita  tassa  sulle insegne e l'abolita imposta sulla pubblicita'
affine,".
  All'articolo  10,  primo  comma, dopo le parole "da redigersi" sono
inserite  le  seguenti  ",  salvo quanto disposto dal penultimo comma
dell'articolo 4,";
  nel  terzo  comma,  le  parole  "tre  rate"  sono sostituite con le
seguenti  "quattro  rate  alle scadenze previste dall'articolo 18 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a
partire  dalla  prima  scadenza  utile successiva alla formazione dei
ruoli.  Ai  fini  del  secondo  comma  dell'articolo 100 del predetto
decreto  i  termini  per  le iscrizioni a ruolo decorrono dall'ultimo
giorno  utile  per  la presentazione della domanda prevista dal terzo
comma  dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 4 del presente
decreto" e le parole "3,50 per cento" sono sostituite con le seguenti
"5 per cento";
  dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
  "L'imposta  dovuta  in  base alle dichiarazioni dei contribuenti il
cui  imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito
soltanto  da  redditi  di  lavoro subordinato, e' riscuotibile in sei
rate e non e' dovuta alcuna maggiorazione di imposta";
  nel  quinto  comma  le  parole "lire 15.000" sono sostituite con le
seguenti  "lire 20.000" e le parole "lire 45.000" sono sostituite con
le seguenti "lire 60.000";
  l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Qualora  per  uno  dei  periodi  di  imposta definito ai sensi del
presente   decreto   l'imponibile  relativo  ad  un  singolo  tributo
determinato  secondo  le  disposizioni  degli  articoli  2,  3, 4 e 9
comporti  una imposta di ammontare superiore rispettivamente a lire 5
milioni,  10  milioni  e  40  milioni,  per  imposta di famiglia, per
imposta complementare e imposta di ricchezza mobile, l'imposta stessa
e' aumentata del dieci per cento".
  All'articolo   11,  primo  comma,  dopo  le  parole  "dell'articolo
precedente" sono inserite le seguenti "o all'esibizione della domanda
di  definizione  vistata  dall'ufficio  finanziario  a  cui  e' stata
presentata"  e sono aggiunte, in fine, le parole "restando compensate
le spese di giudizio".
  All'articolo 12, primo comma, le parole "Per il periodo di tre mesi
a  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto
restano  sospese  l'azione  di  accertamento"  sono sostituite con le
seguenti  "Fino  alla  data  del  28  febbraio  1974  restano sospesi
l'accertamento".
  All'articolo 13, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
  "E'  fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo 19, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 dicembre 1973

                                LEONE

                                                    RUMOR - COLOMBO -
                                                     ZAGARI TAVIANI -
                                                  LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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