Legge Ordinaria n. 231 del 25/05/1978 (Pubblicata nella G.U. del 6 giugno 1978 n. 155)
Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1 aprile 1977-30 settembre 1978.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  vista  dell'emanazione  di  una  legge  organica riguardante la
ristrutturazione  della  industria  cantieristica  navale e fino alla
data  di  entrata  in  vigore  di  tale  legge,  il contributo di cui
all'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1973,  n. 878, prorogata
dall'articolo  4  della  legge  23 dicembre 1975, n. 720, puo' essere
concesso  in  misura  non  eccedente  il  30  per  cento del costo di
costruzione  accertato  dal  Ministero  della marina mercantile per i
contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente
al 1 aprile 1977, e, comunque, non oltre il 30 settembre 1978.
  Una  quota  degli  stanziamenti  di cui al successivo articolo 2 e'
riservata, nella misura di un terzo per il 1978 e della meta' per gli
esercizi  successivi,  ai contratti di costruzione o di prima vendita
stipulati  successivamente  al 1 gennaio 1978, sempre che le relative
costruzioni abbiano avuto inizio dopo tale data.
  I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di
cui  al  primo  comma  saranno fissati con decreto del Ministro della
marina  mercantile,  di  concerto con il Ministro del tesoro e quello
del bilancio e della programmazione economica.
  Ai  fini  dell'applicazione  dei commi precedenti sono prorogate le
disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878,
ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  estese alle
costruzioni  di  navi,  a  struttura  metallica,  di stazza lorda non
inferiore  a  150 tonnellate, destinate ad attivita' industriali o di
ricerca che si svolgono in acque marittime.
  Il  Governo  presentera' al Parlamento, entro due mesi dall'entrata
in   vigore   della   presente   legge,   il   piano  riguardante  la
ristrutturazione dell'industria cantieristica navale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)