Legge Ordinaria n. 150 del 07/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1992, n. 44
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art 1. 
  1. A chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2  -
riguardanti gli esemplari indicati nell'allegato  A,  appendice  I  e
nell'allegato C, parte  1,  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82  del
Consiglio del 3 dicembre  1982,  e  successive  modificazioni  -  del
decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  64
del 5 marzo 1984, recante attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82
del 3 dicembre 1982  e  del  regolamento  (CEE)  n.  3418/83  del  28
novembre 1983, concernenti l'applicazione nella  Comunita'  economica
europea della Convenzione di Washington sul commercio  internazionale
delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro  parti  e  prodotti
derivati, minacciate di estinzione,  vengono  applicate  le  seguenti
sanzioni: 
    a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire quindici  milioni  a
lire quattrocento milioni; 
    b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni e  ammenda
da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante,
loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre,  se
trattasi di impresa commerciale,  sospensione  della  licenza  da  un
minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. 
 

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