Legge Ordinaria n. 187 del 12/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1992, n. 52
Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. La durata  della  gestione  privata  dell'aeroporto  di  Torino-
Caselle,  stabilita  dall'articolo  1  della legge 21 luglio 1965, n.
914, e dal decreto  del  Ministro  dei  trasporti  1  ottobre  1965,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 265 del 22 ottobre 1965, e
successivamente prorogata per venti anni dalla legge 22 ottobre 1986,
n. 736, e' prorogata per ulteriori venti anni.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 12 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  commi  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 1 della legge n. 914/1965 (Proroga
          della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle) e'
          il seguente:
             "Art. 1. - Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione
          civile  e'  autorizzato  a  riconoscere,  agli  effetti del
          codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo  1942,
          n. 327, e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la
          durata  di anni trenta, la qualifica privata dell'aeroporto
          di Torino-Caselle.
             Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite
          dal comune di Torino sulla parte dell'aeroporto di  Torino-
          Caselle  di  pertinenza  del  demanio statale diverranno di
          proprieta' dello Stato.
             I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per
          la difesa, per le finanze e  per  il  tesoro  provvederanno
          all'adozione  degli atti di rispettiva competenza necessari
          per  l'esecuzione  della  presente  legge,   nonche'   alla
          disciplina,   mediante   apposita   convenzione  di  durata
          trentennale, dei rapporti tra lo  Stato  ed  il  comune  di
          Torino,  al  quale,  per  il  perido  in  cui  e' abilitato
          all'esercizio dell'aeroporto,  competono  tutti  i  diritti
          derivanti  dall'esercizio  aeroportuale, compresi quelli di
          cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24".
             - Il D.M. 1 ottobre  1965  ha  riconosciuto  la  natura
          privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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