Legge Ordinaria n. 119 del 24/07/2007 G.U. n. 181 del 6 Agosto 2007
Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Contributo  al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del
                        Club alpino italiano

  1.  E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 500.000
euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
del  Club  alpino  italiano,  quale  contributo  straordinario per le
finalita' istituzionali del medesimo Corpo.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000
euro   annui   a  decorrere  dall'anno  2007,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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