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monovigente 11 febbraio 1997, n.37

Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n, 656, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita' degli atti illegittimi o infondati, nonche' i criteri di economicita' sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attivita' dell'Amministrazione;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante disposizioni per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che reca il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Riconosciuta la necessita' di individuare gli organi competenti per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994, nonche' di disciplinare la relativa procedura;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Viste le comunicazioni, n. 3-779 del 30 gennaio 1997 e n. 3-911 del 4 febbraio 1997, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1. Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di

revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di

autoaccertamento.

1. Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che e' competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende.

Art. 2.

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'Amministrazione finanziaria puo' procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita', nei casi in cui sussista illegittimita' dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) doppia imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Art. 3.

Criteri di priorita'

1. Nell'attivita' di cui all'articolo 2 e' data priorita' alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 4.

Adempimenti degli uffici

1. Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o della agevolazione superi lire un miliardo, l'annullamento e' sottoposto al preventivo parere della direzione regionale o compartimentale da cui l'ufficio dipende.

2. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, e' data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonche' - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto.

3. Con relazioni annuali, da trasmettere al Segretariato generale, ai relativi dipartimenti e al servizio per il controllo interno, le direzioni regionali e compartimentali evidenziano le cause dei vizi degli atti rilevati nonche le misure adottate per migliorare l'efficienza dell 'attivita' di accertamento di loro competenza.

Art. 5.

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici di cui all'articolo 1; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo e tenuto a trasmetterla all'ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 6.

Rilevazione da parte degli uffici

1. La Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate, la Direzione centrale per gli affari generali, il personale e i servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e la Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del Dipartimento del territorio, sulla base di relazioni che le direzioni regionali e compartimentali, avvalendosi del servizio automatizzato di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono tenute a far pervenire trimestralmente alle stesse Direzioni centrali e al Segretariato generale, rilevano i motivi per i quali piu' frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici e centrali sono accolti o respinti dalle commissioni tributarie.

2. Le Direzioni centrali di cui al comma 1 trasmettono semestralmente alle direzioni regionali e compartimentali elenchi, distinti per singoli tributi, delle questioni che piu' frequentemente tormano oggetto di ricorso, evidenziando i casi di contrasto con la giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Art. 7.

Criteri di economicita' per l'inizio o l'abbandono dell'attivita' contenziosa

1. Tenuto conto delle rilevazioni previste dall'articolo 6 e della giurisprudenza consolidata nella materia, le direzioni dei Dipartimenti impartiscono direttive per l'abbandono delle liti gia' iniziate, sulla base del criterio delle probabilita' della soccombenza e della conseguente condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione e subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.

2. Ai fini di cui al comma precedente e' presa in considerazione anche l'esiguita' delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.

Art. 8.

Criteri di economicita' per l'inizio o l'abbandono dell'attivita' amministrativa

1. Con successivi propri decreti sono stabiliti i criteri di economicita' sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attivita' dell'Amministrazione, in relazione a predeterminate categorie generali ed astratte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1997 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 69