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monovigente 26 ottobre 1972, n.641

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971; n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

Art. 2.

Riscossione delle tasse

La tassa di rilascio e' dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalita'.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validita' superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto e' stato emesso.

Art. 3.

Modalita' di pagamento

Le tasse si corrispondono in conformita' a quanto previsto nell'annessa tariffa:

a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;

b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme.

((b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa)).

Quando la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa e' calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.

Art. 4.

Ufficio competente

Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

Art. 5.

Marche

Le marche di cui al precedente art. 2 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.

Art. 6.

Prenotazione a debito

Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge nei rapporti tributari a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

Art. 7.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano e disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

Art. 9.

Sanzioni

((1. Chi esercita un' attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso)).

Art. 10.

Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, n. 473)).

L'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facolta' di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

Le somme riscosse per le ((sanzioni amministrative)) previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

Art. 11.

Ricorsi amministrativi

Le controversie relative all'applicazione delle tasse ((. . .)) previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale e' dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse ((. . .)) superi le lire centomila.

Il ricorso deve essere presentato all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi puo' ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse ((. . .)) superi le lire centomila.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 12.

Azione giudiziaria

Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, e' esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

Art. 13.

Decadenze e rimborsi

L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.

Il contribuente puo' chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.

Non e' ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non, acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 13-bis.

(Esenzioni)

1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)((e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche)) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

1-bis. Sono altresi' esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 14.

Disposizioni finali e transitorie

Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' dovuta integrazione ne' si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze.

Le esenzioni e le agevolazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, nonche' i regimi tributari sostitutivi di tale tributo, o anche di esso stabiliti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi del n. 6) dell'art. 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso.

Art. 15.

Norme abrogate

Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI - RUMOR - VALSECCHI -

MALAGODI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 17. - CARUSO Tariffa

Tariffa Parte di provvedimento in formato grafico

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) (19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(31)(32)((35)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 7 agosto 1973, n.519 (con l'art. 81, comma 1) ha disposto che il numero d'ordine 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, viene pertanto cosi' modificato:

"Autorizzazione a produrre e a mettere

in commercio specialita medicinali:

1) tassa di rilascio per l'autorizzazio-

ne alla produzione di specialita me-

dicinali............................... L. 1.000.000

tassa annuale.......................... L. 50.000

2) tassa per registrazione di specialita'

medicinali estere e nazionali, per ogni

specialita', serie o categoria di

specialita (articoli 162 e 166 del testo

unico sostituiti dall'articolo 4 della

legge 1 maggio 1941, n. 422):

a) per ogni specialita'................ L. 200.000

tassa annuale...................... L. 10.000

b) per ogni serie o categoria......... L. 100.000

tassa annuale...................... L. 5.000". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 14 febbraio 1974, n.62 (con l'art. 9, ultimo comma) ha disposto che "il numero 115 della tariffa annessa alle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvate con decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' modificato nei punti 1), 2), 3) e 4) come segue: Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 14 aprile 1975, n.103, (con l'art. 22, comma 2) ha disposto

che "Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 12 agosto 1975, n.974 (con l'art. 22) ha disposto che "Al titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunto, dopo il n. 90, il seguente n. 90-bis: Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 18 marzo 1976, n.46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n.249 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La tassa sulle concessioni governative prevista dal n. 125),

lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, e' aumentata del cinquanta per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 23 dicembre 1976, n.854, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1977, n.36 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30%, con esclusione delle tasse previste dai numeri 53, 54, 55, 56, 115 e 125 della tariffa medesima, nonche' della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312". Lo stesso D.L. (con l'art. 5) ha inoltre disposto che "Dal 1 gennaio 1977, il numero 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico La L. 21 febbraio 1977, n.36, di conversione del D.L. 23 dicembre 1976, n.854, ha disposto (con l'art.1) che "All'articolo 5, nella tabella, seconda colonna, sono soppresse le parole: , il trasferimento in altra zona e l'ampliamento". --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 1 febbraio 1977, n.11, convertito con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1977, n. 90 ha disposto (con l'art. 1) che "Il numero

125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dal primo comma dell'art. 33 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico

La L. 31 marzo 1977, n. 90, di conversione del D.L. 1 febbraio 1977, n.11ha disposto (con l'art.1) che "All'articolo 1, nella tabella, terza colonna, l'ammontare di lire: 8.000, di cui alla lettera e), e' sostituito con il seguente: 28.000, e l'ammontare di lire: 24.000, di cui alla lettera j), e' sostituito con il seguente: 84.000; dopo il terzo capoverso delle note a margine della tabella stessa, e' inserito il seguente: Qualora durante l'anno sia contratto un abbonamento alle radiodiffusioni che comporti il pagamento della tassa di concessione governativa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo tipo di utenza deve essere corrisposta la differenza tra la maggior tassa di concessione governativa prevista e quella gia' pagata". --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 27 dicembre 1977, n.968 ha disposto (con l'art. 23) che "Il n. 26, sottonumero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III), e 27, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (9)

La L. 26 maggio 1978, n.216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30%. L'aumento non si applica agli atti di cui alle lettere a), b)e c) del n. 125 della predetta tariffa". --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.P.R. 18 aprile 1979, n.169 ha disposto (con l'art. 1) che "Al n.

21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: il modo di pagamento della tassa di rilascio di cui alla lettera a) e' variato da "ordinario" in "marche"; alle note a margine e' aggiunto il comma seguente:

"Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:

1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione; 2) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio

consolare o rientrino per prestare servizio militare; 3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari; 4) dagli indigenti"." --------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.P.R. 22 giugno 1979, n.338 ha disposto (con l'art. 75) che "Il titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' cosi' modificato: al numero d'ordine 90 al punto 1) e' soppressa la parola "principale" e sono inoltre soppressi i punti 2), 8) e 9); al punto 6) dopo le parole "quindicesimo anno" sono aggiunte le parole "e successivi"; al numero d'ordine 91 sono soppresse le parole "principale o completivo"; al numero d'ordine 92 e' soppresso il punto 7). Le note a margine del numero d'ordine 90 dello stesso titolo VIII sono cosi' modificate: il secondo comma e soppresso; nel terzo comma sono soppresse le parole "la tassa di rilascio di completivo"; nel quarto comma le parole "successive a quelle del primo anno" sono sostituite da "successive a quella del primo triennio"; il decimo comma e' sostituito dal seguente: "il richiedente o titolare di un brevetto che abbia offerto al pubblico licenza non esclusiva sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' delle tasse annuali (art. 50 del decreto succitato)". --------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153 ha disposto (con l'art. 5) che "Le tasse sulle concessioni governative p reviste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del cinquanta per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonche' della

imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori". --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 22 dicembre 1981, n.787, convertito con modificazioni dalla

L. 26 febbraio 1982, n.52, ha disposto (con l'art. 3) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30 per

cento, con esclusione delle tasse previste dal n. 125 della tariffa medesima nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori". --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.L. dicembre 1982, n.953, convertito con modificazioni dalla L.

28 febbraio 1983, n.53, ha disposto (con l'art. 5, comma 29) che "le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima".

Lo stesso D.L. ha disposto (con l'art. 5, comma 30) che "Dal 1 gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio annuali relative alle parenti di guida di cui ai sottonumeri 1, 2,

3, 4 e 5, lettera a), del numero 115 della tariffa annessa al

citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000, 12000, 11.000, 11.000 e 12.000: le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonumero 5, lettera b), sono elevate a lire 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governative, da annullarsi a cura del contribuente". --------------- AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n.638, ha disposto ( con l'art. 12, comma 10) che il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (16)

La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312". --------------- AGGIORNAMENTO (17) La L. 21 febbraio 1989, n.70 ha disposto (con l'art. 14) che "Al titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, dopo il n. 90- bis, il seguente n. 90- ter:

Indicazione degli atti Ammontare Modo di

soggetti a tassa tasse pagamento

90-ter. Certificati di registrazione

delle topografie dei prodotti a

semiconduttori:

1) per l'esame della domanda di

registrazione . . . . . . . . 600.000 ordinario

2) per la registrazione. . . . . 500.000 ordinario

3) per la trascrizione di atto di

trasferimento o di costituzione

di diritti di garanzia. . . . 50.000 ordinario

Valgono le disposizioni riportate nelle note del precedente n. 90, in quanto applicabili. La tassa di cui al punto 1) deve essere versata prima della presentazione della domanda e comprende la domanda di registrazione, l'eventuale lettera d'incarico e l'esame della domanda stessa; in caso di rigetto della domanda o di recesso dalla medesima, detta tassa non e' rimborsabile.

La tassa di cui al punto 2) deve essere corrisposta, su richiesta dll'Ufficio centrale brevetti, prima del provvedimento di registrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'Ufficio respinge la domanda". --------------- AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 39, comma 9) che "Le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 72 e 73 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 641, sono stabilite in lire 40 mila e quelle di cui al n. 87 della medesima tariffa sono stabilite in lire 50 mila". --------------- AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 30 settembre 1989, n.332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n.384, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2)

che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa". --------------- AGGIORNAMENTO (20) La L. 6 agosto 1990, n.223 ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella seguente tabella:

(articolo 22)

Numero Indicatore degli Ammontare Modo di

d'ordine atti soggetti della tassa pagamento

a tassa

128 Concessione del Ministero

delle poste e delle

telecomunicazioni avente per

oggetto la installazione e

l'esercizio di impianti per

la diffusione via estere in

ambito locale:

1) di programmi televisivi

- tassa di rilascio o di

rinnovo................ 3.000.000 ordinario

- tassa annuale (/).... 1.500.000 ordinario

2) di programmi radiofonici:

- tassa di rilascio o di

rinnovo................ 500.000 ordinario

- tassa annuale (/).... 250.000 ordinario

129 Concessione del Ministero

delle poste e delle

telecomunicazioni avente per

la diffusione via etere su

tutto il territorio nazionale:

1) di programmi televisivi

- tassa di rilascio o di

rinnovo............... 10.000.000 ordinario

- tassa annuale (/)... 5.000.000 ordinario

2) di programmi radiofonici

- tassa di rilascio o di

rinnovo............... 2.000.000 ordinario

- tassa annuale (/)... 1.000.000 ordinario

130 Autorizzazione del Ministero

delle poste e delle

telecomunicazioni avente per

oggetto la trasmissione di

programmi televisivi in

contemporanea:

- tassa di rilascio o di

rinnovo.................. 4.000.000 ordinario

- tassa annuale (/)...... 2.000.000 ordinario

(/) Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio

dell'anno cui si riferiscono. --------------- AGGIORNAMENTO (21) La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 6)che a decorrere dal 1› gennaio 1991, il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal sottonumero I) di cui alla seguente tabella 2:

TABELLA 2.

rticolo 7) <![CDATA[ ---------------------------------------------------------------]]>

N. Indicazione degli Ammontare Modo Note

Ord. atti soggetti della di pagamento

a tassa tassa <![CDATA[-------------------------------------------------------------------]]> 26 I) Licenza di porto La licenza di

di fucile anche per porto

uso di caccia qualunque d'armi e'

sia il numero personale ed

dei colpi: e' rilasciata

in

conformita'

delle leggi

di pubblica

sicurezza;

essa ha la

durata di sei

anni

Tassa di rilascio, La tassa

di rinnovo e annuale 200.000 Ordinario non e' dovuta

qualora non

si usufruisca

della licenza

durante

l'anno --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.Lgs. 22 febbraio 1991, n.73 ha disposto (con l'art. 6, comma 2)

che "Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente: <![CDATA[====================================================================]]> "Numero Indicazione Ammontare Modo Note d'ordine degli atti sog- della spesa di paga-

getti a tassa mento

127 Concessione del La tassa deve

Ministero delle corrisposta

poste e delle te- entro il 31

lecomunicazioni gennaio dello

avente per oggetto: anno cui si

riferisce

1) impianto di eser-

cizio di una rete

per la diffusione

via cavo di pro-

grammi televisivi

in ambito locale:

tassa di rilascio

o di rinnovo ..... 2.280.000 Ordinario

tassa annuale ..... 1.142.000 Ordinario" --------------- AGGIORNAMENTO (23) Il D.L. 13 maggio 1991, n.151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, ha disposto (con l'art. 3) che "Dopo la voce n. 130 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (a), e' aggiunta la seguente: <![CDATA[ ================================================================]]>

"Numero Indicazione degli atti Ammontare Modo di

d'ordine soggetti ad imposta della tassa pagamento

131 Licenza o documento sostitutivo

della stessa per l'impiego di

apparecchiature terminali per

il servizio radiomobile pubblico

terrestre di comunicazione

(articolo 318 del D.P.R. 29

marzo 1973, n. 156 e articolo

3 del decreto del Ministro

delle poste e delle

telecomunicazioni 13 febbraio

1990, n. 33, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 47

del 26 febbraio 1990)

- per ogni mese di utenza 25.000 Congiuntamente

all'abbonamento"." --------------- AGGIORNAMENTO (24)

La L. 19 ottobre 1991, n.349 ha disposto (con l'art. 3) che "Dopo il n. 90-ter della tariffa annessa al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, aggiunto dall'articolo 14 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, e' aggiunto il seguente: <![CDATA[====================================================================]]>

"Numero Indicazione degli atti Ammontare Modo

d'ordine soggetti a tassa della tassa di pagamento <![CDATA[ ---------------------------------------------------------------]]>

90-quater Certificati complemen-

tari di protezione di

medicinali:

1) per la domanda di

concessione del cer-

tificato. . . . . . . 300.000 ordinario

2) per ciascun anno di

mantenimento in vita

del certificato . . . 716.000 ordinario

3) per la trascrizione di

atto di trasferimento

o di costituzione di

diritti di garanzia . 50.000 ordinario

4) per il ritardo nel

pagamento della tassa

annuale (entro il

semestre) . . . . . . 350.000 ordinario La tassa di cui al punto 1) deve essere pagata prima del deposito della domanda e non e' rimborsabile. La tassa di cui al punto 2) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce. Detta tassa e' soggetta alle stesse scadenze ed alla stessa normativa prevista per le tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali"." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.L. 11 luglio 1992, n.333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n.359 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 61) che "Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti: <![CDATA[ ================================================================]]>

Art. Indicazioni degli atti Ammontare N o t e

soggetti a tassa delle tasse

in lire <![CDATA[ ----------------------------------------------------------------]]>

4 1. Iscrizioni nel registro 1. Fino all'attuazione del

delle imprese relative a registro delle imprese, le

societa' nazionali e a so- tasse relative alle iscri-

cieta' estere aventi la zioni degli atti costitutivi

sede legale o l'oggetto di societa' e alle iscrizio-

principale nel territorio ni previste dagli articoli

dello Stato (articoli 2188, del codice civile indicati

2200, 2296, 2315, 2330, del comma 2 sono dovute per

2464, 2475, 2505 e 2507 del le corrispondenti iscrizioni

codice civile; articolo 3 nei registri di cancelleria

del decreto-legge 19 dicem- dei tribunali da eseguire

bre 1984, n. 853, convertito, secondo le disposizioni per

con modificazioni, dalla l'attuazione del codice

legge 17 febbraio 1985, n. civile (articoli 100 e 108).

17, e successive modifica-

zioni):

a) atto costitutivo 500.000 2. Le tasse non sono dovu-

b) altri atti sociali sog- te dalle societa' cooperati-

getti ad iscrizione in base ve, di mutua assicurazione e

alle disposizioni del di mutuo soccorso, dalle

codice civile 250.000 societa' sportive di cui

2. Iscrizioni nel registro all'articolo 10 della legge

delle imprese relative a 23 marzo 1981, n. 91, e

societa' estere con sede dalle societa' di ogni tipo

secondaria nel territorio che non svolgono attivita'

dello Stato, a imprenditori commerciali i cui beni immo-

individuali, a consorzi ed bili sono totalmente desti-

altri enti pubblici e privati nati allo svolgimento dell

con o senza personalita' attivita' politiche dei par-

giuridica diversi dalle titi rappresentati nelle

societa' (articoli 2188, assemblee nazionali e regio-

2195, 2196, 2197, 2201, nali, delle attivita' cultu-

2506 e 2612 del codice rali, ricreative, sportive

civile) 250.000 ed educative dei circoli

aderenti ad organizzazioni

nazionali legalmente ricono-

sciute, delle attivita'

sindacali dei sindacati

rappresentati nel Consiglio

nazionale dell'economia e

del lavoro. Il deposito di

atti non si considera sog-

getto alla tassa quando e'

effettuato per finalita'

diverse dalla iscrizione.

Tra gli atti sociali

soggetti a tassa non si

intendono compresi i

trasferimenti delle quote

sociali di cui agli articoli

2479 e 2479-bis del codice

civile ne' gli elenchi dei

soci depositati a norma

degli articoli 2435, ultimo

comma, e 2493 del codice

civile. 75 1. Iscrizione nel registro 1. La somma correlata alla

dei concessionari del popolazione di ogni ambito

servizio di riscossione dei territoriale e' dovuta in

tributi (articolo 11 del aggiunta alla quota fissa.

decreto del Presidente

della Repubblica 28 gennaio

1988, n. 43; articolo 4 del

decreto del Ministro delle

finanze 5 dicembre 1989)

nonche' negli albi nazionali

per la gestione dei servizi

di riscossione dei tributi

regionali, provinciali e

comunali:

a) per l'iscrizione:

1) quota fissa 120.000

2) per ogni ambito ter-

ritoriale avente una

popolazione residente

compresa tra 50.000 e

100.000 abitanti 500.000

3) per ogni ambito ter-

ritoriale avente una

popolazione residente

compresa tra 100.001 e

500.000 abitanti 1.000.000

4) per ogni ambito ter-

ritoriale avente una

popolazione residente

compresa tra 500.001 e

1.000.000 di abitanti 2.000.000

5) per ogni ambito ter-

ritoriale avente una

popolazione residente

con oltre 1.000.000 di

abitanti 4.000.000

b) annuale la stessa

di cui alla

lettera

a)

2. Iscrizione nell'albo

nazionale dei collettori

(articolo 91 del citato

decreto del Presidente

della Repubblica n. 43

del 1988; decreto del

Ministro delle finanze

5 dicembre 1989):

a) per l'iscrizione 120.000

b) annuale 120.000

80 1. Licenza o documento 1. La tassa e' dovuta, con

sostitutivo per l'impiego riferimento al numero di

di apparecchiature termi- mesi di utenza considerati

nali per il servizio radio- in ciascuna bolletta,

mobile pubblico terrestre congiuntamente al canone di

di comunicazione (art. 318 abbonamento.

del decreto del Presidente 2. Le modalita' e i termi-

della Repubblica 29 marzo ni di versamento all'erario

1973, n. 156; art. 3 del delle tasse riscosse dal

decreto-legge 13 maggio concessionario del servizio

1991, n. 151, convertito, sono stabiliti con decreto

con modificazioni, dalla del Ministro delle finanze,

legge 12 luglio 1991, n. di concerto con il Ministro

202; decreto del Ministro delle poste e delle teleco-

delle poste e delle teleco- municazioni.

municazioni 23 aprile 1993); 3. La tassa non e' dovuta

per ogni mese di utenza: per le licenze o i documenti

a) utenze residenziali 10.00 sostitutivi intestati ad

b) utenze affari 25.000 invalidi a seguito di perdi-

ta anatomica o funzionale di

entrambi gli arti inferiori

nonche' a non vedenti.

L'invalidita' deve essere

attestata dalla competente

unita' sanitaria locale e la

relativa certificazione pro-

dotta al concessionario del

servizio all'atto della sti-

pulazione dell'abbonamento.

88 1. Attribuzione del numero 1. La tassa non e' dovuta,

di partita IVA (art. 35 del per l'attribuzione del nume-

decreto del Presidente ro di partita IVA ai sogget-

della Repubblica 26 ottobre ti non residenti e senza

1972, n. 633): stabile organizzazione nel

a) alle societa' di ogni territorio dello Stato e

tipo e agli enti pubblici agli enti, associazioni ed

e privati con o senza altre organizzazioni di cui

personalita' giuridica, all'articolo 4, quarto com-

diversi dalle societa', ma, del decreto del Presi-

aventi per oggetto esclusi- dente della Repubblica 26 vo o principale attivita' ottobre 1972, n. 633, non

commerciali o agricole soggetti passivi agli effet-

nonche' alle associazioni ti dell'imposta sul valore

costituite da persone aggiunto, in relazione agli

fisiche per l'esercizio acquisti intracomunitari

in forma associata di arti effettuati.

e professioni; 2. La tassa per l'attribu-

- tassa per l'attribuzione zione deve essere pagata

e annuale 250.000 prima della presentazione

b) ai soggetti diversi da della dichiarazione di ini-

quelli indicati alla zio dell'attivita'; quella

lettera a): annuale nel termine stabili-

- tassa per l'attribuzione to per la presentazione del-

e annuale 100.000 la dichiarazione IVA relati-

va all'anno solare preceden-

te. Gli estremi dell'atte-

stazione di versamento della

tassa per l'attribuzione e

di quella annuale devono es-

sere indicati nelle rispet-

tive dichiarazioni: in caso

di esonero dall'obbligo di

presentazione della dichia-

razione annuale deve essere

prodotta all'ufficio IVA

competente anche mediante

raccomandata nel termine

stabilito per la presenta-

zione della dichiarazione

stessa. Per la mancata indi-

cazione degli estremi del-

l'attestazione di versamento

e per la mancata o tardiva

produzione della stessa si

applica la soprattassa in

misura pari a quella della

tassa.

3. La tassa annuale non e'

piu' dovuta a partire dal-

l'anno solare successivo a

quello in cui e' cessata

l'attivita' a condizione che

la relativa dichiarazione

sia stata presentata entro

il 31 dicembre ovvero, se la

cessazione e' avvenuta in

tale mese, entro il 31 gen-

naio successivo.

4. Gli imprenditori, le

societa' e gli enti sono

esonerati dall'obbligo di

pagamento della tassa an-

nuale, a partire dall'anno

solare successivo a quello

in cui e' stato adottato il

relativo provvedimento giu-

risdizionale o amministrati-

vo, durante la procedura di

fallimento, di concordato

preventivo, di liquidazione

coatta amministrativa o di

amministrazione straordina-

ria di cui al decreto-legge

30 gennaio 1979, n. 26, con-

vertito, con modificazioni,

dalla legge 3 aprile 1979,

n. 95; per le societa' e

gli enti l'esonero compete

anche durante la liquidazio-

ne ordinaria, a partire dal-

l'anno solare successivo a

quello di nomina dei liqui-

datori". Il D.L. 30 agosto 1993, n.331, ha inoltre disposto (con l'art. 65, comma 9) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, all'articolo 29 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e' aggiunta la seguente nota: "La tassa di cui al comma 2 e' dovuta anche se i biliardi o gli

altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici esercizi: essa e' stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci"." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito con modificazioni dalla L.

27 luglio 1994, n.473 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come

sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota 2 dell'articolo 88, come sostituito dall'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, le parole: "stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all' anno solare precedente "sono sostituite dalle seguenti: " del 5 marzo dell'anno solare per il

quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta"." --------------- AGGIORNAMENTO (28) Il D.L. 10 giugno 1994, n.357, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "sono

abrogati l'articolo 47 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641". Inoltre lo stesso D.L. ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 7) che

"All' articolo 85 della tariffa annessa al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato ne supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il numero

1 e' sostituito dal seguente:

"1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo

2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione

di 500 pagine";

b) nella nota 1, le parole: "agli indicati articoli"

sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2215";

e le parole: "e vidimare" sono soppresse". --------------- AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 30 settembre 1994, n.564, convertito con modificazioni dalla

L. 30 novembre 1994, n. 656 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che "All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla nota 2, le parole: "societa' cooperative" sono sostituite dalle seguenti: "cooperative sociali"." --------------- AGGIORNAMENTO (31) Il D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 3, comma 11-bis) che "All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303

del 30 dicembre 1995,dopo le parole:"(legge 19 ottobre 1991, n.349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari"." --------------- AGGIORNAMENTO (32)

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, ha disposto (con l'art. 36, comma

1, lettera d)) che e' abolita la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo

24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. --------------- AGGIORNAMENTO (35) La L. 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art. 31, comma 39) che "Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come

sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, le

parole: "essa e' dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "essa e' dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente"."