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Legge Ordinaria n. 1443 del 21/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1948)
Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  del  decreto legislativo 5 ottobre 1947, numero 1557, e'
sostituito dal seguente:
  "Il Corpo della guardia di finanza comprende:
    1 Comando generale;
    5 Comandi di zona;
    15 Legioni territoriali;
    1  Legione allievi, avente alla dipendenza una scuola alpina, una
scuola nautica e la banda musicale del Corpo;
    1 Accademia e scuola di applicazione;
    1 Scuola sottufficiali.
  Le  legioni  territoriali  si  ripartiscono  in circoli, compagnie,
tenenze,   sezioni   e   brigate,   nuclei   di   polizia  tributaria
investigativa e stazioni del naviglio.
  La  legione allievi e' ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni
e squadre".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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