Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 100 del 17/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1949)
Proroga della durata delle societa' cooperative.
Proroga della durata delle societa' cooperative.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La durata delle societa' cooperative, legalmente costituite e la cui decadenza sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si presume prorogata per un periodo di tempo eguale a quello in origine stabilito, ed in ogni caso per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che la proroga stessa non risulti esplicitamente esclusa dagli statuti, ovvero che la, societa' cooperativa abbia di fatto cessato da ogni attivita' dopo la scadenza del termine stabilito per la sua durata. Le assemblee dei soci hanno sempre facolta' di deliberare lo scioglimento della societa' nella forma e con le maggioranze stabilite dalla legge e dagli statuti sociali. I soci i quali, al termine della durata statutaria della societa', non intendano di continuare a farne parte, hanno diritto di recedere, a norma di legge e di statuto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - VANONI - TUPINI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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