Legge Ordinaria n. 120 del 19/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1949)
Aumento della indennita' agli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari.
La.   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  per  piantonamento  in  luoghi  di  cura dei detenuti
provenienti  dagli stabilimenti carcerari, prevista dall'art. 171 del
regolamento  del  Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato
con  regio  decreto  30  novembre  1930,  n. 1629, e' elevata a L. 50
giornaliere.
  L'indennita'  stessa  e'  elevata  a  L.  100 giornaliere quando il
detenuto   da   piantonare   sia  affetto  da  malattia  epidemica  o
contagiosa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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