Legge Ordinaria n. 15 del 27/01/1949 (Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1949)
Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  diritto agli assegni familiari previsto per la moglie dall'art.
3  della legge 6 agosto 1910, n. 1278, e' subordinato alla condizione
che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con
una  retribuzioni  complessiva  mensile superiore a lire 10.000 o non
abbia  redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue.
Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.
 

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