Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 269 del 14/05/1949 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1949)
Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Agli agenti addetti ai, pubblici servizi di trasporto in concessione, collocati anticipata mente in quiescenza a norma del regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 881, fruenti del trattamento di pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 1948, il diritto ad una maggiorazione del trattamento medesimo, rapportata a tanti quarantesimi dello stipendio o paga utile a pensione goduti alla data del collocamento a riposo degli agenti medesimi, per quanti erano gli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti di eta' e di servizio previsti dall'art. 9, lettera b) del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. Per gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione a carico delle Casse speciali e' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione fino alla concorrenza del trattamento che sarebbe ad essi spettato, in base allo stipendio o paga utile a pensione goduti alla data di collocamento a riposo, qualora avessero raggiunto i normali requisiti di eta' e di servizio previsti dai regolamenti delle Casse medesime. Il trattamento di pensione liquidato ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, e' mantenuto qualora esso sia per l'agente piu' favorevole di quello risultante dalla applicazione del precedente comma.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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