Legge Ordinaria n. 269 del 14/05/1949 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1949)
Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli   agenti   addetti   ai,  pubblici  servizi  di  trasporto  in
concessione,  collocati  anticipata  mente  in quiescenza a norma del
regio  decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, convertito nella legge 16
giugno 1932, n. 881, fruenti del trattamento di pensione a carico del
Fondo  nazionale  di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della
previdenza  sociale, e' riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 1948,
il  diritto ad una maggiorazione del trattamento medesimo, rapportata
a  tanti  quarantesimi dello stipendio o paga utile a pensione goduti
alla data del collocamento a riposo degli agenti medesimi, per quanti
erano  gli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti di eta' e di
servizio  previsti dall'art. 9, lettera b) del regio decreto-legge 19
ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
  Per  gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione a
carico  delle  Casse  speciali  e'  riconosciuto  il  diritto  ad una
maggiorazione  fino  alla  concorrenza del trattamento che sarebbe ad
essi  spettato, in base allo stipendio o paga utile a pensione goduti
alla  data  di  collocamento  a  riposo, qualora avessero raggiunto i
normali  requisiti  di  eta'  e  di servizio previsti dai regolamenti
delle Casse medesime.
  Il  trattamento  di  pensione  liquidato ai sensi del secondo comma
dell'art.  3  del  citato  decreto-legge  2  aprile  1932, n. 372, e'
mantenuto  qualora  esso  sia  per l'agente piu' favorevole di quello
risultante dalla applicazione del precedente comma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)