Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 27 del 18/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1949)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'art. 77, comma 20 della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'art. 77, comma 20 della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, contenente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con le seguenti modificazioni: Il primo comma dell'art. 8 e' sostituito dal seguente "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, come appresso: 1) Per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante: a) fino a 12.000 metri.............. L. 20 b) piu di 12.000 fino a 20.000 metri " 36 c) " 20.000 " 30.000 " " 56 d) " 30.000 " 14.000 " " 80 e) " 41.000 " 61.000 " " 150 f) " 61.000 " 78.000 " " 220 g) " 78.000 " 15.000 " " 300 h) " 95.000 " 112.000 " " 380 i) " 112.000 " 129.000 " " 470 l) " 129.000 " 145.000 " " 570 m) " 145.000 " 163.000 " " 680 n) " 163.000 " 180.000 " " 820 o) " 180.000 " 210.000 " " 1100 p) " 210.000 " 244.000 " " 1400 q) " 244.000 metri.............. " 1700 I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana in quantita' non superiore al 5 per cento. 2) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante: a) fino a 1.000 metri.............. L. 8 b) piu di 1.000 fino a 2.100 metri " 16 c) " 2.100 " 7.000 " " 30 d) " 7.000 " 15.000 " " 70 e) " 15.000 " 25.000 " " 120 f) " 25.000 " 35.000 " " 170 g) " 35.000 " 45.000 " " 240 h) " 45.000 " 50.000 " " 320 i) " 50.000 metri.............. " 450 3) Per ogni chilogrammo di filato di juta L. 25 4) Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata.), o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita' superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante: a) fino a 20.000 metri L. 7 per ogni mille metri; b) piu' di 20.000 metri L. 8 per ogni mille metri. Le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano in mille, agli effetti della liquidazione dell'imposta. 5)Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta, semplice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 350 6) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 230 7) Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (burretta) L.50 8) Per il filato di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, ed i filati di lanasel, lanalux e simili) che nella lunghezza di 4500 metri pesa: a) meno di 60 grammi: per ogni chilogrammo............... L. 252 b) grammi 60 fino a 125 escluso: per ogni chilogrammo.... " 210 c) grammi 125 o piu': per ogni chilogrammo................ " 168 9) Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate, e' dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso e' assimilato dal repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali. 10) Filati in mista intima non nominati come quelli della fibra piu' tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso. 11) Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti di cui ai numeri 1,2, 4 e 10 viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui e' composto il ritorto. 12) Per ogni chilogrammo di filato, costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui il filato ritorto e' composto, a meno che i filati componenti il ritorto abbiano scontato l'imposta propria". Il primo e secondo comma dell'art. 11 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: L'art. 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, e' sostituito come segue: "I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L. 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantita' e qualita' di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti. Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attivita' nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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