Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 277 del 08/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1949)
Abrogazione e sostituzione dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale.
Abrogazione e sostituzione dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 353, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia. "Esercita, le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria. "Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita', i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio. "Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza. "Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare. "Tutela l'ordine pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere l'impiego di altre forze armate. "Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 marzo 1949 EINAUDI De GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)