Legge Ordinaria n. 280 del 27/05/1949 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1949)
Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948 - 1949, di un contributo a carattere continuativo di lire quindici milioni annui a favore dell'Unione italiana ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 e' concesso a favore
dell'Unione   italiana,   ciechi  un  contributo  annuo  a  carattere
continuativo di quindici milioni di lire.
  Alla  copertura  della spesa per l'esercizio in corso provvederanno
le  maggiori entrate di (cui alla legge febbraio 1949, n. 31, secondo
quanto  stabilito  dal progetto di assegnazione accluso alla nota, di
variazione  allo  stato  di  previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento).
  Per gli esercizi successivi sara' fatto fronte con i mezzi ordinari
di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservate come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 maggio 1949

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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