Legge Ordinaria n. 32 del 07/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1949)
Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 2 aprile 1948, n.
436,  relative  agli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche
per il periodo 15 ottobre 1948-14 aprile 1949.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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