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Legge Ordinaria n. 321 del 03/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 25 giugno 1949)
Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo.
Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo.
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le Commissioni tecniche provinciali, costituite a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che non abbiano ancora provveduto alla determinazione dell'ammontare del canone da considerarsi equo, devono pronunziarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' sufficiente il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale. E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di procedere allo scioglimento di Commissioni tecniche provinciali, in caso di inosservanza del termine, di cui al primo comma del presente articolo. In tale eventualita', il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato compartimentale agrario, competente per territorio, provvede con proprio decreto alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria di tre membri, di cui uno, che la presiede, in rappresentanza dello stesso Ispettorato compartimentale, uno in rappresentanza della proprieta' ed uno in rappresentanza degli affittuari. La Commissione di cui al comma precedente, sostituisce a tutti gli effetti la disciolta Commissione tecnica provinciale per l'equo canone.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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