Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 331 del 03/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1949)
Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.
Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze civili e penali e ai lavori interni di ufficio inerenti al servizio delle esecuzioni e delle notificazioni, su richiesta dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente. Essi rispondono della regolarita' della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione. Ad essi spetta l'indennita' di trasferta o di accesso in tutte le notificazioni eseguite a spese di parte. E' di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ogni atto che implica la redazione di processo verbale, compreso il protesto cambiario. I commessi sono tenuti ad esercitare le funzioni secondo l'ordine di servizio stabilito dal capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente. E' incompatibile con le funzioni di commesso qualsiasi occupazione od attivita' che il capo dell'ufficio non ritenga conciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio o con il decoro delle funzioni o che non creda di consentire per ragioni di opportunita'.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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