Legge Ordinaria n. 353 del 25/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1949)
Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonche' delle concessioni di terre incolte o mal coltivate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contratti,  verbali  o  scritti,  di affitto dei fondi rustici a
coltivatore diretto sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50.
  Alla   proroga   di   cui  al  comma  precedente  si  applicano  le
disposizioni   contenute   negli  articoli  3,  4  e  9  del  decreto
legislativo  1  aprile  1947,  n.  273, e negli articoli 9 e 11 della
legge 4 agosto 1948, n. 1094.
  Le  disposizioni  del  primo comma si applicano all'affittuario, il
quale  coltivi  il  podere  con  il  lavoro proprio e della famiglia,
sempreche'  tale  forza  lavorativa  costituisca  almeno  un terzo di
quella  occorrente  per  le  normali  necessita'  di coltivazione del
fondo.
 

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