Legge Ordinaria n. 408 del 02/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 18 luglio 1949)
Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per la concessione di contributi in annualita' da parte dello Stato
agli  enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n.
1165,  sull'edilizia popolare ed economica costruiscano case popolari
il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  autorizzato  ad  assumere i
seguenti impegni:
    lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;
    lire   due  miliardi  nell'esercizio  1950-51  lire  un  miliardo
nell'esercizio 1951-52.
  Tali   contributi   saranno  corrisposti  in  misura  costante  per
trentacinque  anni  e  saranno  commisurati  ad una percentuale della
spesa riconosciuta ammissibile.
  I  contributi  stessi  saranno  corrisposti  anche se gli enti e le
societa'  di  cui  all'art.  71 del detto testo unico non contraggano
mutuo e sono cedibili.
  I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti
al 31 dicembre 1955.
  La   somma   complessiva   di   lire  centosettantacinque  miliardi
occorrenti  per  il pagamento dei contributi previsti nel primo comma
del  presente  articolo  sara'  stanziata  in  bilancio  per lire due
miliardi   nell'esercizio   1949-50,   per   lire   quattro  miliardi
nell'esercizio  1950-51,  per  lire  cinque  miliardi  nell'esercizio
1951-52, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1952-53 al
1983-84,  per  lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85 e per lire un
miliardo nell'esercizio 1985-86.
  Le  somme  occorrenti  per  il pagamento delle annualita' di cui al
presente  articolo  saranno iscritte in apposito capitolo dello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei lavori pubblici per
l'esercizio  1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi, sino
al 1985-86 compreso.
 

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