Legge Ordinaria n. 416 del 01/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1949)
Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente effettivo della Guardia di
finanza  dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di
guerra,  approvata  con  regio  decreto  8  luglio  1938,  n. 1415, e
successive   modificazioni,  sono  cancellati  dai  rispettivi  ruoli
organici con decorrenza dalla, data del verbale di irreperibilita'.
  In  caso di successiva accertata reperibilita', sono reiscritti nei
ruoli,   con   il  proprio  grado  e  la  propria  anzianita',  anche
eventualmente  in  eccedenza, salvo il riassorbimento della eccedenza
stessa al verificarsi della prima vacanza, nel grado.
  Qualora,  invece, risultino prigionieri di guerra sono collocati in
aspettativa,   per   prigionia   di  guerra  a  norma  delle  vigenti
disposizioni.
  Agli  ufficiali  internati si applicano le disposizioni relative ai
prigionieri di guerra.
 

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