Legge Ordinaria n. 417 del 01/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1949)
Aumento dell'ammenda stabilita dall'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  219  del  testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici,  approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e'
cosi' modificato:
  "Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non
sia   altrimenti   disposto,   sono  punite  con  l'ammenda  da  lire
quattromila a lire duecentomila.
  "La  stessa  pena  e'  comminata  per la violazione delle norme del
regolamento per la esecuzione di questa legge".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 luglio 1949

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - TUPIMI -
                                                    SFORZA - SCELBA -
GRASSI - VANONI -
PELLA - PACCIARDI -
SEGNI - CORBELLINI -
LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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