Legge Ordinaria n. 43 del 28/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1949)
Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare
l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.
  Il  Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il
piano  di  costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne
vigila l'attuazione.
  Il Comitato e' costituito:
    1)  dal  presidente,  nominato  con  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, e
sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    2) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze,
del  tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, del
lavoro e della previdenza sociale;
    3)  da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la
categoria dei dirigenti di azienda; due per la categoria impiegatizia
e  due  per  gli  operai,  da tre rappresentanti dei datori di lavoro
delle  categorie  interessate  ai  sensi dell'art. 5, designati dalle
rispettive  associazioni  sindacali, su richiesta del Ministro per il
lavoro   o   la,   previdenza   sociale,   che   dovra'  tener  conto
dell'importanza   numerica   delle   associazioni   stesse,   da  due
rappresentanti  delle  organizzazioni  cooperative  e da un ingegnere
designato dall'associazione nazionale della categoria;
    4)   dal   direttore   generale   dell'istituto  nazionale  delle
assicurazioni.
  Per ognuno dei componenti del Comitato e' nominato un supplente.
  I  componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e
la  previdenza  sociale,  di  concerto  col  Ministro  per  i  lavori
pubblici; durano in carica, sette anni e possono essere sostituiti.
  Per  la  validita'  delle  deliberazioni  e' necessaria la presenza
della  meta'  dei  componenti  piu'  uno.  In caso di parita' di voti
prevale il voto dei presidente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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