Legge Ordinaria n. 460 del 12/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1949)
Autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito, mediante concessione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla
esecuzione  delle  opere  pubbliche  di  sua  competenza, mediante il
sistema  della  concessione, a termini della legge 24 giugno 1929, n.
1137,  quando  si  tratti  di  opere  la  cui  spesa, determinata dal
relativo  progetto  di  massima o esecutivo, superi l'importo di lire
trenta milioni.
  La  stessa  facolta'  e'  consentita all'Azienda Nazionale Autonoma
delle  Strade Statali (A.N.A.S.) per la costruzione e sistemazione di
strade ed autostrade statali.
  Il  limite  per  gli  impegni  da assumere per la corresponsione di
annualita' trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non
piu' dell'1 per cento e' stabilito:
    a)  per  il  Ministero  dei  lavori pubblici, lire tre miliardi e
800.000.000
    b)  per  l'Azienda  Nazionale Autonoma delle Strade Statali, lire
100.000.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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