Legge Ordinaria n. 466 del 06/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1949)
Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'art.  3  del  libro  II, parte I, titolo II, del testo unico di
leggi  riguardanti  la  Cassa  dei depositi e prestiti, approvato con
regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453:
    e' sostituito il seguente:
    "La Cassa riceve in deposito:
      a) denaro;
      b) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile;
      c) titoli garantiti dallo Stato;
      d) buoni del tesoro ordinari e poliennali;
      e) buoni postali fruttiferi;
      f)  buoni  fruttiferi della Cassa depositi e prestiti g) titoli
fondiari  ed  equiparati,  ed  obbligazioni  di  Comuni,  Province  e
pubblici stabilimenti".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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