Legge Ordinaria n. 470 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1949)
Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  estesa  dal 1 gennaio 1940 fino al 31 dicembre 1950 l'efficacia
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre
1947,  n.  1385,  recante  proroga  di  agevolazioni  tributarie  per
anticipazioni   e   finanziamenti   in  genere  in  correlazione  con
operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.
  E'  altresi'  estesa  dal  1  gennaio  1949  al  31  dicembre  1950
l'efficacia  delle  disposizioni  contenute nell'articolo unico della
legge  11  marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti
vantati  in  dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data
di cessazione dello stato di guerra.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 luglio 1949

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                    VANONI - LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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