Legge Ordinaria n. 481 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1949)
Utilizzazione di lire otto miliardi, da prelevare sul fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la concessione di anticipazioni entro il limite di
lire  tre miliardi alla, Sezione autonoma per l'esercizio del credito
alberghiero  e  turistico,  istituita  presso  la Banca nazionale del
lavoro.
  Tale  somma  verra'  utilizzata  dalla  predetta  Sezione,  per  le
operazioni   di   mutuo   consentite  dalle  disposizioni  del  regio
decreto-legge  12  agosto 1937, n. 1561, modificato dal regio decreto
legislativo  29  maggio  1946,  n.  453,  nonche'  per  lo sconto dei
contributi   diretti   rateali,  previsto  dall'art.  7  del  decreto
legislativo 9 aprile 1948, il. 399.
  I  mutui  di  cui  al  precedente  comma non potranno superare, nel
rispettivo  loro  ammontare, la somma ammessa a fruire del contributo
rateale dello Stato e saranno destinati per gli scopi di cui al regio
decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.
  L'eventuale  disponibilita'  residua)  dell'anzidetta somma di lire
tre  miliardi  sara'  destinata per gli scopi indicati nel successivo
art. 4.
 

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