Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 488 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1949)
Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze.
Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 1952 il termine assegnato, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, col regia decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168, e gia' prorogato con le leggi 23 novembre 1939, n. 1950 e 25 marzo 1943, n. 292. E' altresi' prorogato sino al 15 aprile 1952 il beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770. Le costruzioni di cui all'art. 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate entro il 15 aprile 1952, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - GRASSI - VANONI - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)