Legge Ordinaria n. 52 del 03/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1949)
Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.
La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della,  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  ed  il  terzo comma, dell'art. 24 del regio decreto 17
agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro
gli  infortuni sui lavoro e le malattie professionali nell'industria,
modificato  con  l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n.
14,  e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254,
sono sostituiti dai seguenti:
  "Quando   sia  accertato  che  dall'infortunio  o  dalla  malattia,
professionale  sia derivata una inabilita' permanente tale da ridurre
l'attitudine  al  lavoro in misura superiore al dieci per cento per i
casi  di  infortunio  e  ai  venti  per  cento per i casi di malattia
professionale  sara'  corrisposta con effetto dal giorno successivo a
quello  della  cessazione della indennita' per inabilita' temporanea,
una rendita di inabilita' rapportata al grado della inabilita' stessa
sulla  base  delle  seguenti  aliquote  della  retribuzione calcolata
secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42;
  1)  per  inabilita'  di grado dall'undici per cento al sessanta per
cento, aliquota crescente col grado dell'inabilita', come
  dall'allegata  tabella,  dal  cinquanta  per  cento al sessanta per
  cento;
2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al cento per
cento, aliquota pari al grado di inabilita'.
  Le rendite mensili sono arrotondate alla decina, piu' prossima: per
eccesso  quelle  eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per
difetto quelle inferiori a detta frazione.
  Nei   casi   di  inabilita'  permanente  assoluta,  nei  quali  sia
indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa, la,
rendita  e' integrata da un assegno di lire tremila mensili per tutta
la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando
l'assistenza  personale  sia  esercitata o direttamente dall'Istituto
assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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