Legge Ordinaria n. 536 del 03/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1949)
Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  criteri  per  la determinazione degli onorari e delle indennita'
dovute   agli   avvocati   e  ai  procuratori  in  materia  penale  e
stragiudiziale  sono  stabiliti  ogni  biennio  con deliberazione del
Consiglio  nazionale  forense, approvata dal Ministro per la grazia e
giustizia.
 

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