Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 586 del 21/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 2 settembre 1949)
Modificazioni all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
Modificazioni all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il primo comma dell'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, puo' autorizzare il prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento e i collocatori - corrispondenti o incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dai dirigente dell'Ufficio del lavoro o da un suo incaricato, in qualita' di presidente, da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica". All'ultimo comma dello stesso art. 26 e' aggiunto il comma, seguente: "Il prefetto, sentita la Commissione provinciale, puo' autorizzare il collocatore ad avvalersi di coadiutori per l'avviamento al lavoro nelle frazioni del Comune. I coadiutori sono nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro tra i lavoratori del Comune, sentita la Commissione comunale. Le eventuali remunerazioni ai coadiutori sono a carico del Comune". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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