Novità: RetroNews - emeroteca digitale dal 1668 ad oggi
Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 605 del 08/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 12 settembre 1949)
Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia.
Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La Commissione permanente incaricata di dirigere il lavoro per la revisione toponomastica della Carta d'Italia, di cui al regio decreto 5 marzo 1911 e successive modificazioni, e' composta come segue: Presidente: il direttore dell'Istituto geografico militare. Membri: il presidente del Comitato nazionale per la geografia del Consiglio nazionale delle ricerche od un suo delegato; il direttore dell'Istituto idrografico della marina od un suo delegato; il presidente del Touring Club italiano od un suo delegato; il presidente del Comitato scientifico del Club Alpino italiano od un suo delegato; il presidente della Societa' geografica italiana od un suo delegato; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero dell'interno. Per la parte che riguarda la loro regione o provincia: a) il presidente della Giunta provinciale di Bolzano od un suo delegato; b) il presidente della Giunta provinciale di Trento od un suo delegato; c) il capo dell'Amministrazione provinciale di Gorizia od un suo delegato; d) il capo dell'Amministrazione provinciale di Udine od un suo delegato; e) il presidente della Giunta regionale per la Valle d'Aosta od un suo delegato; f) un rappresentante della Deputazione regionale di storia patria; g) i direttori degli Istituti di geografia delle universita' o loro delegati; h) i direttori di Centri studi regionali o loro delegati. Segretario: un funzionario od un ufficiale dell'Istituto geografico militare, di grado non superiore al settimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 giugno 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - PELLA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)