Legge Ordinaria n. 607 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 12 settembre 1949)
Collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Angelo Jachino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' data facolta' al Ministro per la difesa di collocare, a domanda,
in  posizione ausiliaria l'ammiraglio d'armata in servizio permanente
effettivo  Angelo  Jachino,  al quale in tal caso viene conservato ad
personam  il  trattamento  economico  di attivita' del grado fino, al
raggiungimento  del  limite  di  eta'  prescritto  dalla tabella n. 8
annessa alla legge 6 giugno 1935, n. 1404.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 luglio 1949

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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