Legge Ordinaria n. 622 del 03/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 15 settembre 1949)
Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  ammessi all'importazione in esenzione dai diritti doganali ed
in  deroga  alle  norme  vigenti  in  materia di divieti di carattere
economico  e  valutario  i  pacchi  postali, di peso non superiore ai
dieci chilogrammi, inviati in dono a singoli destinatari.
  Essi  possono  contenere esclusivamente generi alimentari, compresi
il  caffe', cacao e zucchero, purche' il peso del cacao non ecceda il
chilogrammo,  quello  del  caffe'  i  due  chilogrammi e quello dello
zucchero i tre chilogrammi, nonche' articoli di vestiario, calzature,
sapone,  dentifrici  e  i medicinali occorrenti per la cura personale
del  destinatario  o  dei  suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli
stupefacenti e la saccarina.
  Quando  il  peso  del  caffe'  o  del  cacao oppure dello zucchero,
contenuto  in  ogni  pacco,  superi  quello consentito dal precedente
comma, sono dovuti i diritti doganali sull'intero pacco.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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