Legge Ordinaria n. 643 del 20/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 22 settembre 1949)
Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32, relative
alla  proroga  del  pagamento  degli assegni rinnovabili di guerra si
applicano anche per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)