Legge Ordinaria n. 700 del 20/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 8 ottobre 1949)
Modificazioni alle penalita' per le contravvenzioni ed il contrabbando sugli apparecchi di accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  penalita'  stabilite per il contrabbando dall'art. 10 del regio
decreto-legge  26  febbraio  1930,  n.  105, convertito nella legge 1
maggio 1930, n. 611, sono modificate come segue:
    a)  nei  casi  di  cui  ai  numeri 1 e 2 del suddetto articolo il
responsabile  del  reato  e'  punito con la multa da lire 1250 a lire
25.000;
    b)  nei  casi di cui ai numeri 3 e 4 il responsabile del reato e'
punito con la multa da lire 1250 a lire 12.500;
    c)  nei  casi  di cui al n. 5 il responsabile del reato e' punito
con la multa da lire 750 a lire 2500.
  Per  tutti  i  suddetti casi e' dovuta, inoltre, la sopratassa pari
all'importo  dei  diritti fissi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459, per
ogni apparecchio o pezzo di ricambio oppure per ogni pietrina focaia.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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