Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 771 del 12/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1949)
Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nell'Amministrazione ferroviaria ed in altre Amministrazioni statali.
Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nell'Amministrazione ferroviaria ed in altre Amministrazioni statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che vengano assunti o comunque facciano passaggio in altra Amministrazione statale si applicano, dalla data dell'assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza dei personali civili e militari dello Stato. Ai dipendenti statali di ruolo, civili e militari, che vengano assunti o comunque facciano passaggio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicano, dalla data della assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza degli agenti delle Ferrovie dello Stato. Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono anche per le assunzioni o i passaggi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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