Legge Ordinaria n. 789 del 29/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 2 novembre 1949)
Norme interpretative dell'art. 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:

                           Articolo Unico.

  Il  testo  dell'art.  8  della,  legge  25  giugno 1949, n. 353, e'
sostituito dal seguente:
    Le  concessioni  di terre incolte o insufficientemente coltivate,
disposte  ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre
1944,  n.  279,  e  del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e
successive  integrazioni  e  modificazioni,  che vengono a scadere al
termine  dell'annata  agraria  1948-49,  sono  prorogate sino a tutta
l'annata agraria 1949-50.
    La  proroga non e' ammessa solo nei casi di inadempienza previsti
dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 80.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 ottobre 1949

                               EINAUDI
                                          DE GASPERI - SEGNI - GRASSI

                                          Visto,   il  Guardasigilli:
GRASSI
 

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