Legge Ordinaria n. 803 del 24/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 11 novembre 1949)
Termine perentorio per la rimessa delle fatture attinenti alle forniture del razionamento dei consumi, effettuate ai Comuni anteriormente al 1 luglio 1947.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  fatture  per  rifornimenti  fatti ai Comuni, anteriormente al 1
luglio  1947,  per  il servizio del razionamento dei consumi, debbono
essere  presentate  al  Ministero del tesoro (Provveditorato generale
dello  Stato)  dagli  enti e dai fornitori entro novanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge.
  Le  fatture  presentate  dopo  tale  termine non saranno, in nessun
caso, ammesse al rimborso od al pagamento.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarla e di
farla, osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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