Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 808 del 20/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1949)
Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada.
Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il personale della milizia nazionale della, strada, disciolta col regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8 settembre 1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente di cui alla tabella approvata con la legge 3 luglio 1942, n. 801, deve considerarsi, a decorrere dal 1 gennaio 1947, regolarmente posto in congedo di autorita'. Per coloro che alla data del 1 gennaio 1947: a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il collocamento in congedo decorrera' dalla data di cessazione da tale posizione protratta del periodo di licenza loro spettante, secondo le disposizioni in vigore, per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato; b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe delle Nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il collocamento in congedo decorrera' dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo italiano; c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in base al Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrera' dal giorno successivo a quello in cui il detto Trattato e' entrato in vigore.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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