Legge Ordinaria n. 808 del 20/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1949)
Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  della milizia nazionale della, strada, disciolta col
regio  decreto-legge  6  dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8
settembre  1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente
di  cui  alla  tabella  approvata con la legge 3 luglio 1942, n. 801,
deve considerarsi, a decorrere dal 1 gennaio 1947, regolarmente posto
in congedo di autorita'.
  Per coloro che alla data del 1 gennaio 1947:
    a)   erano   ancora   prigionieri  od  internati  di  guerra,  il
collocamento  in  congedo decorrera' dalla data di cessazione da tale
posizione protratta del periodo di licenza loro spettante, secondo le
disposizioni  in vigore, per gli appartenenti alle Forze armate dello
Stato;
    b)  erano  nei  territori  italiani  ancora occupati dalle truppe
delle  Nazioni  alleate  e  non  restituiti  al  Governo italiano, il
collocamento  in congedo decorrera' dal giorno successivo a quello in
cui  ha  avuto  luogo  la  restituzione  di tali territori al Governo
italiano;
    c)  erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in
base  al  Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrera' dal
giorno  successivo  a  quello  in cui il detto Trattato e' entrato in
vigore.
 

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