Legge Ordinaria n. 825 del 29/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1949)
Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato la somma di L. 555.000.000 per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  provvedere  alle  spese  di riparazione e di ricostruzione dei
fabbricati  della  gestione  delle  case economiche per i ferrovieri,
danneggiati  o distrutti per cause dipendenti dalla guerra, il Tesoro
e'  autorizzato  a  concedere  alla  Amministrazione  autonoma  delle
ferrovie  dello  Stato  una ulteriore sovvenzione straordinaria di L.
555.000.000,  in  aggiunta  a  quelle  gia' autorizzate con i decreti
legislativi 8 maggio 1946, n. 378 e 30 giugno 1947, n. 532.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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