Legge Ordinaria n. 826 del 29/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1949)
Aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939,
n.  1822,  sulla  disciplina degli autoservizi di linea sono punibili
con un'ammenda da lire 2500 a lire 25.000.
  Nei   casi   che   interessano   la   sicurezza  e  la  regolarita'
dell'esercizio l'ammenda non puo' essere inferiore a lire 10.000.
  L'accertamento   delle  contravvenzioni  spetta  esclusivamente  ai
funzionari  dell'Ispettorato  generale  della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione.
  Per i servizi abusivi di linea vale quanto e' stabilito nelle leggi
tributarie  e  nelle norme in vigore per la tutela delle strade e per
la circolazione.
 

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