Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 86 del 26/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1949)
Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Universita' nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perche' celibi.
Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Universita' nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perche' celibi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I vincitori di concorsi a cattedre universitarie la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli, effetti giuridici, immessi nei ruoli dei professori universitari, col grado di straordinario, con la decorrenza piu' utile - in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso - entro i limiti stabiliti dall'art. 69 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Tale decorrenza, tuttavia, non puo' essere anteriore a quella della immissione in ruolo del professore il quale abbia occupato nella terna il posto che immediatamente precedeva quello dell'interessato, e che, trovandosi in possesso dei requisiti allora prescritti, consegui' la nomina, entro i limiti stabiliti dal citato art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni. S'intendono in conseguenza modificate - ai soli effetti giuridici - le decorrenze delle nomine a professore ordinario conferite e da conferire. Gli attuali professori straordinari dovranno in ogni caso completare il triennio solare di effettivo insegnamento previsto dalle disposizioni vigenti per la nomina ad ordinario, salva la successiva applicazione dei precedenti commi. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli effetti economici, con decorrenza dal 1 novembre 1948. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)