Legge Ordinaria n. 860 del 12/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1949)
Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1 luglio 1945.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della, Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   ricorsi   per   Cassazione   in   materia,  civile,  notificati
anteriormente  al 1 luglio 1943 e non discussi alla data dell'entrata
in  vigore della presente legge, si considerano abbandonati se, entro
il  termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla
cancelleria  competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga
presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza.
  Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la
causa  e'  stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della
presentazione.  Il  primo  presidente, o il presidente della sezione,
provvede a norma dell'art. 377 del Codice di procedura civile. Non e'
necessario rinnovare l'istanza, se la discussione e' rinviata.
  Se  l'istanza  non e' presentata nel termine stabilito, la Corte di
cassazione  pronunzia  a  norma  degli  articoli  375  del  Codice di
procedura civile e 138 delle disposizioni d'attuazione e transitorie,
approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
  L'ordinanza,  stesa in carta non bollata, dichiara L'estinzione del
processo  di  cassazione  per  abbandono  del  ricorso  e condanna il
ricorrente  alla  perdita  del  deposito  con  la compensazione delle
spese.
  Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia gia'
stata  fissata  l'udienza  per  la discussione del ricorso notificato
anteriormente  al  1  luglio  1945,  la  Corte di cassazione dichiara
estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se
almeno  una  delle  parti non si presenta per chiedere che il ricorso
sia discusso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 novembre 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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