Legge Ordinaria n. 868 del 01/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1949)
Norme transitorie per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  posti  disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli
del  personale  civile  delle  Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento  autonomo,  per le promozioni al grado 8° di gruppo A, 9°
di  gruppo  B  e 11° di gruppo C, sono conferiti, su designazione del
Consiglio   di   amministrazione,  per  merito  comparativo,  con  le
modalita'  stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n.
27,  agli  impiegati  che abbiano maturato o matureranno l'anzianita'
minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.
  Il  precedente  comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai
quali  non  e' applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942,
n. 27.
 

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