Legge Ordinaria n. 877 del 09/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1949)
Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che s'iniziano in quattro giornate domenicali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946,
n.  538, e' istituito a decorrere dalla prima domenica dopo l'entrata
in  vigore  della  presente legge e per tutte le domeniche successive
fino al 31 marzo 1950, nonche' nei giorni 26 dicembre 1949, 6 gennaio
e  11  febbraio  1950, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso
nei  locali  in cui si danno trattamenti ed altri pubblici spettacoli
di  qualsiasi  specie,  soggetti  a diritto erariale, ivi comprese le
manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

    sul biglietto al lordo del diritto erariale
                                                          Sopraprezzo
da oltre lire 50 fino a lire 200. . . . . . . . . . . . . . . . L. 10
da oltre lire 200 fino a lire 400 . . . . . . . . . . . . . . . L. 20
da oltre lire 400 fino a lire 800 . . . . . . . . . . . . . . . L. 60
da oltre lire 800 fino a lire 1000 . . . . . . . . . . . . . . L. 100
da oltre lire 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150

    Tale  sopraprezzo  e' esente dal diritto erariale e dalla imposta
generale sull'entrata.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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