Legge Ordinaria n. 888 del 21/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1949)
Modalita' speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attivita' di servizio od In quiescenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  all'art.  2,  comma secondo, del regio decreto-legge 20
agosto  1926,  n.  1480,  ed  all'art.  1, comma secondo e terzo, del
decreto  legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734, per gli stipendi, gli
assegni  fissi  e  le altre competenze, comunque denominate, a favore
del  personale  statale  in  attivita'  di servizio od in quiescenza,
l'arrotondamento  degli  importi  netti  dei singoli emolumenti viene
eseguito,  indipendentemente  dal  loro  importo, arrotondando a lira
intera le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.
  Per  gli  stipendi  ed  assegni  la cui misura e' stabilita ad anno
l'importo  netto mensile per ciascuna rata si determina detraendo dal
lordo  annuo  l'ammontare complessivo delle ritenute non arrotondate,
dividendo  per  dodici  la  differenza ed arrotondando il quoziente a
mente del precedente comma, previa detrazione del bollo di quietanza.
  L'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzata a
derogare  a  quanto  stabilito al precedente comma, arrotondando alla
lira  le  singole  competenze mensili nonche' le ritenute gravanti le
competenze medesime.
 

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